Fringe benefit con soglia raddoppiata anche per il 2021
Anche per il 2021 raddoppia la soglia di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei beni e servizi erogati gratuitamente ai dipendenti (ex Art. 51 co.3 TUIR); tale conferma, trova la sua ratio nella volontà legislativa di favorire la concessione di buoni spesa, buoni benzina o altre misure di welfare aziendale ai dipendenti.
Infatti, secondo quanto disposto dal decreto Sostegni, come convertito in legge n. 69/2021, anche per quest’anno non saranno imponibili le erogazioni gratuite di beni e servizi fino a 516,46 €, a prescindere dalle modalità di concessione dei benefits.
È necessario tuttavia prestare molta attenzione a non superare la soglia: in tal caso sarà l’intero ammontare erogato al dipendente a concorrere alla formazione del reddito.
Inoltre, sempre con riferimento alla soglia di 516,46 € (285,23 € a regime), si rileva che:
- la soglia di esenzione concerne lesole erogazioni in natura, non essendo invece prevista per quelle in denaro;
- tale previsione si applica atutti i fringe benefit, sia a quelli determinati in base al valore normale, sia a quelli determinati con base imponibile protetta. Al ricorrere di tali fattispecie, si devono dedurre le somme eventualmente trattenute al dipendente o quelle a costui addebitate relativamente alle medesime erogazioni;
- ai fini della quantificazione della soglia si devono consideraretutti i fringe benefit percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta;
- ai fini della quantificazione della soglia si rilevano anche ibeni ceduti e i servizi prestati non solo al dipendente, ma anche al soggetto a questo equiparato (ad esempio pensionato, cassaintegrato), nonché al coniuge, ai figli e agli altri familiari indicati nell’art. 12 TUIR, anche se non fiscalmente a carico:
- beni e servizi possono essere erogati anche mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (buoni spesa e/o buoni benzina).
Va ricordato infine che, diversamente dal welfare aziendale e dai premi di produttività ammessi al regime agevolato art 51 comma 2, il fringe benefit non deve necessariamente essere riconosciuto alla totalità/categorie omogenee di lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro.
In questo ambito possono quindi rientrare i premi di polizze o contributi per prestazioni assistenziali, stipulati in favore dei singoli dipendenti.
Occorre qui sottolineare come l’interazione e la sinergia tra la Cassa BiSalus ed il mondo della Intermediazione Assicurativa possano proporre soluzioni di assoluto interesse e di alto valore sociale per le Aziende.