AMBITO DI ATTIVITÀ

Le prestazioni fornite dalla Cassa BiSALUS riguardano esclusivamente aspetti di welfare sanitario ed assistenziale. La parte preponderante riguarda dunque la copertura delle spese mediche, che avviene sia tramite procedure di rimborsi sia attraverso l’erogazione diretta di prestazioni con Strutture e Medici convenzionati. In questo secondo caso l’Assistito non dovrà anticipare l’importo ma potrà fruire direttamente dei servizi resi dalle Strutture.

A latere delle prestazioni tipicamente sanitarie, vengono poi forniti altri servivi che sono essenzialmente di assistenza (ad esempio attività di telemedicina e sostegno alle persone affette da gravi patologie ed i relativi care giver) o che possono concretizzarsi nell’indennizzare con un capitale predefinito il caso di morte o di invalidità permanente da diverse cause originato.

Grande attenzione viene poi prestato agli aspetti di prevenzione, organizzando all’interno delle Aziende piani di prevenzione e di check-up. Infine si guarda con sempre maggior attenzione alla realizzazione di piani per tutelare gli assistiti in caso di perdita di autosufficienza tramite la costituzione di rendite o capitali.

CASSA BiSALUS ABBINA FORTI PROPOSTE DI WELFARE SANITARIO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE CONSENTITE DALLA VIGENTE NORMATIVA.

SOGGETTI ASSOCIATI ALLA CASSA E ASSISTITI

L’adesione alla Cassa BiSALUS può avvenire da parte di Enti,  Aziende e Persone Fisiche, quest’ultime solo se aderenti ad una Convenzione riguardante una Collettività.

Per usufruire dei benefici fiscali e contributivi,  le persone assistite devono  essere  Dipendenti dell’Azienda o Ente che si associ alla Cassa oppure i Collaboratori Coordinati e gli Amministratori, purché questi percepiscano un compenso o un emolumento che costituisca reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. L’assistenza deve essere erogata solo a categorie totalitarie ed omogenee di soggetti, per tali intendendosi, 

a puro titolo esemplificativo, tutti i Dipendenti oppure tutti i Dipendenti di una specifica categoria (es: i Quadri) oppure tutti i Dipendenti di una determinata categoria e livello (es: tutti gli impiegati di secondo livello) oppure tutti gli Amministratori.

È in ogni caso requisito necessario che tutti gli appartenenti alla categoria individuata vengano assistiti in modo uniforme, fermo restando che potranno essere individuate più categorie con diversi trattamenti all’interno di un’unica Azienda o Ente che si associ alla Cassa. Inoltre possono essere assistiti i componenti del nucleo famigliare, come da definizione espressa nelle varie opzioni.

ANAGRAFE DEI FONDI

L’erogazione di attività tramite Casse di Assistenza trova la sua regolamentazione nel disposto combinato delle norme previste dal D. Lgs. Turco del 31/3/2008 e del D. Lgs. Sacconi del 27/10/2009 che intervengono in questa materia e dettano le regole per poter operare correttamente, consentendo tra l’altro di usufruire degli importanti vantaggi fiscali e contributivi.

In particolare la norma definisce le procedure e le modalità di funzionamento dell’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

L’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi avviane annualmente entro il 31 luglio ed ha come presupposto la verifica dei dati di bilancio e l’erogazione di una quota minima del 20% delle cosiddette “prestazioni vincolate”.

Infatti la norma definisce i criteri e le modalità per il calcolo della quota di risorse destinate all’erogazione delle cosiddette “prestazioni vincolate”, le quali debbono rappresentare non meno del 20% del totale complessivo delle attività assistenziali. Per la verifica che tale quota non sia inferiore a questa soglia, in particolare, si fa riferimento a:

  • prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio,
    • prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semiresidenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell’assistenza;
    • prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e altre prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza;
    • prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie.


La Cassa BiSALUS è regolarmente iscritta all’Anagrafe dei Fondi e rinnova annualmente la propria iscrizione