Oblio oncologico: nuova disciplina IVASS e impatti operativi per i broker

Oblio oncologico: nuova disciplina IVASS e impatti operativi per i broker

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Gentile Broker,

il 2026 si apre con una novità normativa di grande rilievo per il nostro settore, che richiede attenzione immediata e un rapido adeguamento operativo.

Lo scorso 15 gennaio 2026, l’IVASS ha emanato il Provvedimento n. 169, che dà attuazione alla Legge n. 193/2023 sul diritto all’oblio oncologico, introducendo nuovi obblighi per imprese e distributori assicurativi, con termini di adeguamento molto stringenti (15 giorni).

Con questa prima newsletter dell’anno, Cassa BiSALUS desidera offrirvi una sintesi chiara e uno strumento di lavoro utile per affrontare correttamente questa novità.

 

Il diritto all’oblio oncologico: cosa prevede la legge

La Legge 193/2023 stabilisce che, in fase di stipula o rinnovo di un contratto assicurativo, imprese e distributori non possono richiedere informazioni relative a pregresse patologie oncologiche quando:

  • siano trascorsi 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo,
  • oppure 5 anni nel caso di persone che abbiano ricevuto la diagnosi prima dei 21 anni,
  • e in assenza di recidive o ricadute.

Inoltre:

  • il diritto all’oblio oncologico deve essere espressamente menzionato nei moduli e formulari contrattuali;
  • le informazioni sanitarie acquisite prima dell’entrata in vigore della legge non possono essere utilizzate per la valutazione del rischio o della solvibilità, se il cliente ha maturato il diritto all’oblio.

 

Cosa introduce il Provvedimento IVASS n. 169

Il Provvedimento IVASS disciplina in modo puntuale l’attuazione della legge, intervenendo sui regolamenti vigenti e rafforzando gli obblighi informativi e procedurali.

In particolare:

  1. Obblighi informativi per i distributori (REG.40/2018 IVASS)
  • Inserimento dell’informativa sul diritto all’oblio oncologico nei MUP (Modello Unico Precontrattuale) in fase di stipula; il nuovo MUP contiene una nuova sezione (sezione VIII) dedicata a tale informazione.
  • obbligo di informativa anche in fase di rinnovo, se non già fornita in precedenza.
  1. Divieto di acquisizione e utilizzo delle informazioni sanitarie
  • Non possono essere richieste né utilizzate informazioni su pregresse patologie oncologiche, sul rischio di patologia o sullo stato di salute dei familiari;
  • eventuali informazioni già acquisite non possono essere utilizzate in alcun caso.
  1. Cancellazione dei dati
  • I distributori sono tenuti a cancellare entro 30 giorni le informazioni sanitarie già in loro possesso, a seguito della ricezione della certificazione di avvenuto oblio oncologico.
  1. Ambito di applicazione
  • Le nuove disposizioni si applicano anche alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi da parte di agenti, broker e collaboratori
    (restano esclusi gli intermediari finanziari iscritti in sezione D, soggetti alla vigilanza Consob).
  1. Documentazione precontrattuale (Reg. 41/2018 IVASS)
  • Inserimento dell’informativa sull’oblio oncologico anche nei DIP (Documenti Unici Precontrattuali) aggiuntivi;
  • coordinamento con la disciplina civilistica sulle dichiarazioni del contraente e sulle richieste di accertamenti sanitari.


Tempi di adeguamento

Il Provvedimento prevede una disciplina transitoria molto breve:
imprese e distributori devono adeguarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Cassa BiSALUS segue con attenzione l’evoluzione normativa e continuerà a fornirvi aggiornamenti, chiarimenti operativi e strumenti di supporto, per accompagnarvi nell’applicazione corretta delle nuove disposizioni.